Sezione ARI Cinisello Balsamo

Aperture


Nel mese di
Dicembre 2024
 

  ci troverai nei seguenti giorni: 

  martedì 3 (19.00 - 23.30) 

  mercoledì 11 (21.00 - 23.30)

  mercoledì 18 (21.00 - 23.30)
  

Art. 1
La Sezione A.R.I. di Cinisello Balsamo è costituita ed organizzata nel rispetto dello Statuto Sociale dell'Associazione Radioamatori Italiani A.R.I. e del suo Regolamento di attuazione che riconosce ed accettata integralmente.
La Sezione fa capo al Comitato Regionale Lombardia (C.R.L.) che riconosce come organo superiore.
La Sezione, svolgendo attività eminentemente culturale è apolitica, aconfessionale, non ha scopi di lucro ed ha sede in Cinisello Balsamo.

Art. 2
La Sezione ha finalità di cooperazione con gli organi associativi centrali e periferici dell''A.R.I. per lo sviluppo dell'associazionismo fra i Radioamatori e gli aspiranti Radioamatori e per il conseguimento dei fini statutari dell'A.R.I.

Art. 3
Fanno parte della Sezione i Soci A.R.I. e A.R.I. Radio Club.
Gli aspiranti che vogliono aderire all'Associazione saranno ammessi secondo le modalità e le norme dello Statuto Sociale dell'A.R.I.
Il trasferimento dei Soci da/ad altre sezioni è ammesso in conformità al Regolamento C.R.L.

Art. 4
I soci in regola con il pagamento della quota sociale sono inclusi nell'elenco dei Soci della Sezione ed hanno diritto:
1) a partecipare alle assemblee ed alle decisioni referendarie con diritto di voto (i Soci A.R.I. R.C. e Juniores non hanno diritto di voto);
2) ad esercitare l'elettorato attivo (escluso i Soci A.R.I. R.C. e Juniores);
3) ad usufruire dei servizi di sezione;
4) a partecipare alle attività di sezione.

Art. 5
Sono organi di Sezione:
- l'Assemblea dei Soci che costituisce il potere deliberante;
- il Consiglio Direttivo che costituisce il potere esecutivo;
- il Collegio dei Sindaci che costituisce il potere di controllo.

Art. 6
Assemblea ORDINARIA dei Soci:
Viene convocata una volta all'anno entro il 30 Marzo.
In prima convocazione è valida se vi sono presenti almeno il cinquanta per cento più uno dei Soci aventi diritto di voto.
In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualsiasi sia il numero dei Soci presenti.
Assemblea STRAORDINARIA dei Soci:
Può essere convocata ogni volta se ne presenti la necessità.
In tale Assemblea si potrà discutere solamente gli argomenti riportati nell'ordine del giorno; essa segue le procedure previste per la convocazione dell'Assemblea ordinaria.
Le Assemblee sono convocate dal Presidente su richiesta:
- del Consiglio Direttivo;
- motivata da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto;
- del Collegio dei Sindaci.
La convocazione dovrà essere effettuata almeno quindici giorni prima della data stabilita, con i tradizionali mezzi e mediante affissione nei locali della Sezione.
L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno oltre alle indicazioni ritenute indispensabili ad una discussione partecipativa.
La seconda convocazione di Assemblea potrà essere effettuata non prima di un'ora da quella di prima convocazione.

Art. 7
All'approvazione dell'Assemblea Ordinaria saranno sottoposti:
a) la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento della Sezione nell'esercizio trascorso;
b) la relazione dei Sindaci sulle attività di loro competenza;
c) il conto consuntivo e il conto preventivo;
d) gli argomenti proposti dai Soci.
L'Assemblea nomina tra i presenti il Presidente dell'Assemblea e gli Scrutatori (in caso di indette elezioni).
Il Segretario di sezione funge da Segretario di Assemblea ed in caso di sua indisponibilità il Presidente nomina un sostituto scelto fra i Soci presenti.

Art. 8
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea fra tutti i Soci della Sezione.
In caso di parità di voti risulta eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione all'A.R.I.
Il Consiglio Direttivo della Sezione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.
Nel caso si rendano vacanti, per dimissioni, fino a due posti di Consigliere contemporaneamente, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione mediante cooptazione dei primi Soci non eletti.
Il posto di Consigliere si rende vacante quando siano state rassegnate le dimissioni in forma scritta, oppure quando si ravvisino assenze ingiustificate e consecutive a tre riunioni del Consiglio Direttivo stesso.
In caso di dimissioni contemporanee di tre o più membri del Consiglio Direttivo, i Sindaci provvedono ad indire nuove elezioni per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 9
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno:
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo ha inoltre facoltà di nominare, per lo stesso periodo in cui è in carica, responsabili di attività specifiche definite dal Consiglio stesso quali il cassiere, il bibliotecario, il responsabile di settore ed altri.

Art. 10
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni mese.
Le riunioni vengono indette dal Presidente che avrà cura di fissare l'ordine del giorno.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono intervenire i Soci e prendere la parola una sola volta su ogni singolo argomento all'ordine del giorno.
Al fine di favorire la partecipazione e l'intervento dei Soci alle predette riunioni, il Segretario di sezione provvede alla pubblicazione dell'ordine del giorno nei locali della sede di Sezione.
Qualora il Consiglio debba affrontare questioni particolarmente delicate o altre, riservate, riguardanti il singolo associato, ha facoltà di riunirsi a porte chiuse.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice (cinquanta per cento più uno dei presenti).
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Sono considerate valide le riunioni a cui partecipano almeno tre membri del Consiglio Direttivo.

Art. 11
Compiti specifici dei Membri del Consiglio Direttivo:
- Il PRESIDENTE rappresenta la Sezione; a lui è devoluta la firma sociale; rappresenta il Consiglio Direttivo di fronte ai Soci e ne presiede le riunioni di cui firma i verbali.
Il Presidente inoltre rappresenta la Sezione alle assemblee del C.R.L. avvalendosi della facoltà di farsi sostituire dal Vice Presidente o da altro Consigliere da lui delegato.
- Il VICE PRESIDENTE sostituisce il Presidente quando questo è assente, impedito o comunque quando ne abbia ottenuto la delega.
- Il SEGRETARIO redige, conserva e firma i registri dei verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo che metterà a disposizione dei Soci per la consultazione; gestisce i servizi di segreteria; provvede alla corrispondenza ordinaria e di tutte queste attività relazionerà periodicamente al Consiglio.
- Il TESORIERE provvede all'organizzazione amministrativa e contabile della Sezione nonché alla riscossione delle quote sociali. Il Tesoriere inoltre esegue annualmente gli inventari. Egli è responsabile con il Presidente e con i Sindaci della corretta amministrazione dei fondi della Sezione.

Art. 12
Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri i quali vengono eletti con le medesime modalità previste per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo.
Essi durano in carica tre anni ed in caso si renda vacante un posto si procede all'immediata integrazione con il primo dei Soci non eletti.
I Sindaci pur partecipando alle riunioni ed alle discussioni del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
I Sindaci sono supervisori amministrativi, essi sovrintendono anche al corretto svolgimento delle votazioni e delle elezioni avvalendosi della collaborazione dei due Soci con i quali costituiscono il Comitato Elettorale.
I Sindaci controfirmano i verbali delle operazioni elettorali.
La carica di Sindaco è compatibile con tutte le cariche ad eccezione di quelle dichiarate incompatibili dallo statuto A.R.I. e/o dal regolamento del C.R.L.

Art. 13
Tutte le cariche sociali sono prestate a titolo gratuito.

Art. 14
I Soci si incontrano normalmente presso la sede sociale almeno una volta alla settimana; il comportamento sarà sempre rispettoso verso il prossimo e verso il presente Regolamento.

Art. 15
Sono beni della sezione quelli acquistati su delibera del Consiglio Direttivo.
Rientrano fra i beni della Sezione anche i lasciti o le donazioni che debbono essere accettati dal Consiglio Direttivo.
In caso di scioglimento della Sezione tutti i beni saranno destinati sulla base della Legge italiana, della normativa statuaria e del Regolamento C.R.L.

Art. 16
Il presente Regolamento è obbligatorio e vincolante per tutti i Soci della Sezione che sono tenuti a rispettarlo ed applicarlo.
Per quanto non previsto si fa esplicito riferimento allo Statuto Sociale, al regolamento C.R.L. ed al Codice Civile italiano.
Il presente Regolamento può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.
In entrambi i casi le modifiche debbono essere apportate dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Art. 17
Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione del C.R.L.